Poteri e responsabilità del direttore sanitario della clinica privata

Poteri e responsabilità del direttore sanitario della clinica privata
16 Marzo 2020: Poteri e responsabilità del direttore sanitario della clinica privata 16 Marzo 2020

La sentenza n. 32477/2019 della Cassazione penale ha affrontato il tema dei poteri e della responsabilità (penale e civile) del direttore sanitario di una struttura privata.

L’occasione è stata un processo, istruito a carico di un medico ostetrico, di un’anestesista e del direttore sanitario di una casa di cura, per il tragico epilogo di un parto gemellare a rischio conclusosi con la morte della puerpera conseguita ad uno "shock emorragico dopo parto gemellare ed isterectomia", nonostante il suo trasferimento in ambulanza presso altra struttura.

La Suprema Corte ha annullato la sentenza d’appello, che aveva confermato la condanna di tutti e tre gli imputati per il reato di cui all’art. 589 c.c. (oltre che al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili), per l’intervenuta prescrizione dei reati loro ascritti, ma, pronunciandosi nel merito dei ricorsi da costoro proposti ai soli “effetti civili”, li ha rigettati con ampia ed analitica motivazione.

Al direttore sanitario la sentenza d’appello aveva addebitato di non aver predisposto “meccanismi e procedure chiare, concordati con le varie equipe operanti nella struttura sanitaria”, anche con riguardo alla “prenotazione di sacche di sangue in caso di necessità”, consentendo o comunque non impedendo “prassi confuse, che riducevano il livello di garanzia e di affidabilità della clinica”. La Corte d’appello aveva, inoltre, rilevato “un'inidoneità intrinseca” della casa di cura ad accogliere la paziente “occorrendone una di secondo o terzo livello” e riscontrato varie “carenze nella concreta organizzazione e nel modo di prestare assistenza, che accentuavano la predetta inidoneità”.

Il ricorrente, in sostanza, sosteneva che le carenze attribuitegli non riguardavano, in realtà, l’esercizio delle sue funzioni, quanto piuttosto quelle del dirigente medico del reparto di ostetricia e ginecologia.

Nel respingere tali censure la Cassazione, dopo aver analiticamente illustrato le norme che disciplinano i “compiti” e le “responsabilità” del “direttore sanitario di struttura privata”, ha precisato che, in estrema sintesi, “può affermarsi che al direttore sanitario di una casa di cura privata spettano poteri di gestione della struttura e doveri di vigilanza ed organizzazione tecnico-sanitaria, compresi quelli di predisposizione di precisi protocolli inerenti al ricovero dei pazienti, all'accettazione dei medesimi, all'informativa interna di tutte le situazioni di rischio, alla gestione delle emergenze, alle modalità di contatto di altre strutture ospedaliere cui avviare i degenti in caso di necessità e all'adozione di scorte di sangue e/o di medicine in caso di necessità”.

Nelle sue attribuzioni debbono ricomprendersi tutte “quelle di carattere manageriale e medico-legale, in quanto egli verifica l'appropriatezza delle prestazioni medico-chirurgiche erogate, la corretta conservazione dei farmaci, organizza la logistica dei pazienti e, soprattutto, governa la gestione del rischio clinico”, con la conseguenza che “direttore sanitario è il garante ultimo dell'assistenza sanitaria ai pazienti e del coordinamento del personale sanitario operante nella struttura, affinché tale attività sia sempre improntata a criteri di qualità e di sicurezza”.

Con riguardo al caso specifico, la Cassazione ha focalizzato due fra le suddette attribuzioni che assumevano particolare rilevanza.

E cioè da un lato il fatto che il d.m. 10.9.1995 del Ministero della sanità “qualificano il direttore sanitario quale referente diretto per la gestione delle problematiche relative all'impiego del sangue all'interno della clinica” e dall’altro che sono proprio le direzioni sanitarie le referenti cui si è rivolta la “Raccomandazione per la prevenzione della morte materna o malattia grave correlata al travaglio e/o parto del Ministero della Salute n. 6 del 31 marzo 2008”.

Secondo la Corte, l’insieme dei suddetti compiti e poteri comporta “l'attribuzione al direttore sanitario di una posizione di garanzia giuridicamente rilevante, tale da consentire di configurare una responsabilità colposa per fatto omissivo per mancata o inadeguata organizzazione della casa di cura privata, qualora il reato non sia ascrivibile esclusivamente al medico e/o ad altri operatori della struttura. Tale colpa di "organizzazione", da intendersi in senso normativo, è fondata sul rimprovero derivante dall'inottemperanza da parte del direttore sanitario di adottare le cautele organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità della casa di cura (vedi, per riferimenti, Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261113)”.

Da ultimo, è degno di nota il rinvio della sentenza in commento al precedente rappresentato dalla sentenza della IV Sezione penale n. 7597 del 08/11/2013, dep. 2014, Stuppia, Rv. 259125, pronunciata però in tema di direttore sanitario di struttura pubblica e non privata.

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